L’Agenzia delle Entrate con la Risposta n. 30 del 10 febbraio 2026, conferma che l’agevolazione non può essere fruita dall’acquirente mediante cessione del credito o sconto in fattura se il rogito è stipulato e la spesa è sostenuta dopo il 31 dicembre 2024
In sostanza, per le agevolazioni edilizie diverse dal Superbonus, la possibilità di fruire delle detrazioni fiscali nelle forme alternative dello sconto in fattura e della cessione del credito (art. 121 del DL 34/2020), è ammessa solo per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2024.
Solo qualora gli interventi vengano eseguiti nell’ambito di applicazione del Superbonus, il beneficiario può optare, in luogo dell’utilizzo della detrazione diretta, per la cessione del credito o lo sconto in fattura anche con riferimento alle spese sostenute nel corso dell’anno 202
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