Le Sicaf - società di investimento per azioni a capitale fisso - non possono beneficiare delle agevolazioni fiscali previste per le imprese di costruzione che acquistano fabbricati da riqualificare integralmente e destinati alla successiva vendita
Il principio è stato sancito dalla Corte di Cassazione con la Sentenza n. 26928 del 7 ottobre 2025, con la quale i giudici di legittimità hanno definito in modo preciso il perimetro soggettivo delle agevolazioni fiscali per la valorizzazione edilizia previste dall’art. 7 del D. L. n. 34 del 2019 (cd. “Decreto Crescita”).
L’esclusione vale anche nel caso in cui la Sicaf affidi a terzi, tramite appalto, i lavori di ristrutturazione sull’edificio acquistato – intervento che, invece, risulterebbe agevolato se realizzato direttamente da un’impresa edile.
La norma in
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