Il nuovo e più esteso termine di due anni per procedere alla rivendita della “prima casa”, mantenendo le agevolazioni fiscali ai fini dell’imposta di Registro e dell’IVA sul nuovo acquisto, opera in maniera retroattiva. Esso, dunque, trova applicazione non solo per gli atti di ri-acquisto stipulati a partire dal 1° gennaio 2025 – data di entrata in vigore del nuovo termine – ma anche per i precedenti, purché al 31 dicembre 2024 non sia scaduto il previgente termine di un anno
CIRCOLARE 151/2025
È questo il chiarimento fornito con la Risposta n. 127 del 5 maggio 2025, con cui l’Agenzia delle Entrate si è espressa in materia dopo l’entrata in vigore della modifica normativa.
Si ricorda, difatti, che l’art. 1, co. 116, della legge di bilancio 2025 (L. n. 207/2024) ha ampliato da uno a due anni il termine entro cui il contribuente può rivendere l’immobile acquistato con l’agevolazione “prima casa” senza decadere dal beneficio per il nuovo acquisto.
Brevemente ripercorrendo la normativa di riferimento, l