Per le spese relative ad interventi di ricostruzione post sismica, anche se non spetta il contributo pubblico, è possibile beneficiare del cosiddetto “Superbonus eventi sismici” nella misura del 110% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025. Occorre, invece, il diritto al contributo per usufruire del “Superbonus rafforzato”, che spetta solo previa rinuncia allo stesso
Il chiarimento viene dall’Agenzia delle Entrate che, con la Risoluzione n. 66 del 13 novembre 2025, scioglie un nodo relativo alla necessità di aver ricevuto, o meno, eventuali contributi pubblici per la ricostruzione, al fine di poter beneficiare dello speciale Superbonus per i territori interessati da eventi sismici, nella misura del 110%, fino alla fine del 2025 (cfr. art.119 co. 8-ter, D.L. 34/2020).
Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate specifica che bisogna distinguere le 2 ipotesi di applicabilità del “Superbonus eventi sismici”:
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