L’INPS con il Messaggio n. 3322/2025 precisa che non può essere considerata indebita la fruizione del congedo di paternità precedente al 24 luglio 2025 da parte della lavoratrice, madre intenzionale parte di una coppia omogenitoriale
Con l’allegato Messaggio n. 3322 del 5 novembre 2025, la Direzione Generale dell’INPS ha precisato che, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 115 depositata in data 21 luglio 2025 (v. Circolare n. 260 del 10/9/25), la quale ha dichiarato incostituzionale l’art. 27-bis del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo Unico maternità e paternità), nella parte in cui non riconosce il congedo di paternità obbligatorio a una lavoratrice genitore intenziona
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