L’INPS con la Circolare n. 100/2025 e l'INAIL con la Circolare n. 34/2025 hanno comunicato che, a decorrere dall'11 giugno 2025, l’interesse delle rateazioni dei debiti per contributi e premi è ridotto all’8,15% in ragione d’anno e il tasso da considerare per le operazioni di calcolo delle sanzioni civili è fissato nella misura del 7,65% in ragione d'anno
Le Direzioni Generali dell’INPS e dell’INAIL, rispettivamente con Circolari n. 100 del 10 giugno 2025 e n. 34 del 10 giugno 2025, riprodotte in allegato, hanno aggiornato all’aliquota dell’8,15 per cento in ragione d’anno, con decorrenza dall’11 giugno 2025, l’interesse dovuto per le rateazioni e il differimento di termini di pagamento di contributi. Tale aliquota è stata in concreto ottenuta applicando al tasso stabilito dalla Banca Centrale Europea la maggiorazione di 6 punti percentuali di cui all’art. 3, comma 4, della Legge 29 luglio 1996, n. 402. Con decisione del 5 giugno 2025, la Banca Centrale Europea ha ridotto al 2,15 per cento, a decorrere dall’11 g