L’INPS con la Circolare n. 80/2025 e l'INAIL cona la Circolare n. 27/2025 hanno comunicato che, a decorrere dal 23 aprile 2025, l’interesse delle rateazioni dei debiti per contributi e premi è ridotto all’8,40% in ragione d’anno e il tasso da considerare per le operazioni di calcolo delle sanzioni civili è fissato nella misura dell’7,90% in ragione d'anno
Le Direzioni Generali dell’INPS e dell’INAIL, rispettivamente con Circolari n. 80 del 18 aprile 2025 e n. 27 del 22 aprile 2025, riprodotte in allegato, hanno aggiornato all’aliquota dell’8,40 per cento in ragione d’anno, con decorrenza dal 23 aprile 2025, l’interesse dovuto per le rateazioni e il differimento di termini di pagamento di contributi. Tale aliquota è stata in concreto ottenuta applicando al tasso stabilito dalla Banca Centrale Europea la maggiorazione di 6 punti percentuali di cui all’art. 3, comma 4, della Legge 29 luglio 1996, n. 402. Con decisione del 17 aprile 2025, la Banca Centrale Europea ha ridotto al 2,40 per cento, a decorrere dal 23 apr
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