L’INPS ricorda che le anticipazioni e/o liquidazioni delle prestazioni di competenza del Fondo di Tesoreria poste a conguaglio dai datori di lavoro non possono essere superiori alle somme dagli stessi versate a tale Fondo ed ai contributi dovuti nel mese cui si riferisce l’erogazione della prestazione
L’INPS ricorda che le anticipazioni e/o liquidazioni delle prestazioni di competenza del Fondo di Tesoreria poste a conguaglio dai datori di lavoro non possono essere superiori alle somme dagli stessi versate a tale Fondo ed ai contributi dovuti nel mese cui si riferisce l’erogazione della prestazione
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