Le imprese che eseguono interventi di riqualificazione energetica su parti comuni condominiali, agevolati con il “bonus del 65%”, non sono obbligate ad acquisire la detrazione spettante ai condomini “incapienti”, a parziale scomputo del pagamento loro dovuto per i lavori realizzati – Riconosciuta, inoltre, la detrazione del 65% per gli interventi di efficienza energetica realizzati, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016, su edifici posseduti dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari anche se concessi in locazione, purché adibiti ad edilizia residenziale pubblica
Le imprese che eseguono interventi di riqualificazione energetica su parti comuni condominiali, agevolati con il “bonus del 65%”, non sono obbligate ad acquisire la detrazione spettante ai condomini “incapienti”, a parziale scomputo del pagamento loro dovuto per i lavori realizzati – Riconosciuta, inoltre, la detrazione del 65% per gli interventi di efficienza energetica realizzati, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016, su edifici posseduti dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari anche se concessi in locazione, purché adibiti ad edilizia residenziale pubblica
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