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D.L 18/2020 art.19 – Cassa Integrazione Ordinaria CIGO per “COVID-19 nazionale”. INPS Messaggio n. 1321 e Circolare n. 47 – Domanda online all’INPS

29 Marzo 2020
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  • Sindacale e Previdenziale
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Il D.L. 17 marzo 2020 (pubblicato sul nostro sito www.cce.to.it/servizi/news/decreto-legge-n-18-del-17-marzo-2020-art-19-cigo-covid-19), agli artt.19-22 , ha previsto disposizioni speciali in materia di ammortizzatori sociali.

All’art. 19 in particolare ha esteso alle imprese che già sono destinatarie della Cassa Integrazione Ordinaria (CIGO) la concessione di una nuova tipologia di Cassa Integrazione Ordinaria a causa del COVID-2019 (coronavirus). In breve qui di seguito quanto delle comunicazioni INPS in oggetto (Messaggio INPS n. 1321 del 23/03/2020) di rilevanza per le Imprese Edili. Da ultimo la Circolare INPS n.47 del 28/03/2020.

Tutte le Imprese Edili che dal 23 febbraio scorso si siano trovate o si trovino oggi oppure si troveranno entro il 31 agosto prossimo a sospendere o ridurre l’attività di lavoro possono presentare all’INPS domanda on line di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale a sostegno dei propri dipendenti (dirigenti esclusi ) in forza alla data del 23 febbraio scorso indicando il motivo “COVID-19 nazionale”.

La Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) autorizzata sulla base di tale motivo (COVID-19 nazionale) presenta le seguenti caratteristiche che la differenziano rispetto a quella autorizzata per altri motivi:

  • non è dovuto il pagamento del contributo addizionale;
  • non si tiene conto del tetto contributivo aziendale;
  • non si tiene conto dei seguenti limiti:
    – limite delle 52 settimane nel biennio mobile o delle 26 settimane nel biennio mobile per il Fondo di integrazione salariale (FIS);
    – limite dei 24 mesi nel quinquennio mobile;
    – limite di 1/3 delle ore lavorabili.
  • I periodi autorizzati sono neutralizzati in caso di successive richieste;
  • non occorre che i lavoratori siano in possesso del requisito dell’anzianità di 90 giorni di effettivo lavoro, ma è solo sufficiente che siano alle dipendenze dell’azienda richiedente alla data del 23 febbraio 2020;
  • il termine di presentazione delle domande è individuato alla fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.
  • Oltre all’ordinaria modalità di erogazione della prestazione tramite conguaglio su UNIEMENS, l’Impresa può richiedere all’INPS il pagamento diretto al lavoratore, senza dover dare evidenza di difficoltà finanziarie ( la cui comprova è invece normalmente richiesta per domande riferite ad altre causali di Cassa Integrazione).

Il Decreto prevede l’obbligo di effettuare una procedura di  consultazione sindacale breve, anche in via telematica, in merito alla quale si rinvia alla nostra precedente comunicazione (https://www.cce.to.it/servizi/circolari/2020/099). Le imprese interessate che non vi avessero ancora provveduto sono invitate a contattare il nostro Ufficio Sindacale (email : sindacale@cce.to.it    tel. 3318329203 / 3316340598 ).

Per predisporre ed inoltrare la domanda di CIGO COVID-19 nazionale è necessario entrare sul portale INPS, www.inps.it , nei Servizi online accessibili per la tipologia di utente “Aziende, consulenti e professionisti”, alla voce “Servizi per aziende e consulenti”, opzione “CIG e Fondi di solidarietà” come indicato nell’allegato Messaggio INPS n.1321.

Alla domanda occorre unicamente allegare l’elenco dei lavoratori per i quali è richiesto l’intervento della CIGO . Non deve essere data comunicazione all’INPS dell’esecuzione della consultazione sindacale di cui sopra.

La domanda – come indicato in precedenza – deve essere presentata al massimo entro la fine del quarto mese successivo a quello nel quale ha avuto inizio la sospensione o la riduzione di attività lavorativa

Può essere presentata anche da imprese le quali abbiano già in corso l’intervento della CIG per motivazione diversa da quella COVID-19 nazionale.

La domanda di CIGO in oggetto non va confusa con la domanda di Assegno Ordinario di integrazione Salariale che presentano i datori di lavoro diversi da quelli edili al cui personale non si eroga  la Cassa Integrazione Guadagni ma , per il tramite del FIS ( Fondo di Integrazione Salariale ),  il trattamento di integrazione salariale denominato assegno ordinario.

Analogamente non va confusa con la domanda di integrazione salariale in deroga (cosiddetta “Cassa in Deroga) che viene inoltrata dai datori di lavoro il cui personale non può beneficiare né della CIGO, come gli edili, né dell’Assegno Ordinario di Integrazione Salariale.

L’Ufficio Sindacale è a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

634/Dascoli CV Europeo-2024.pdf
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2020-03/Circolare numero 47 del 28-03-2020.pdf
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2020-03/Messaggio INPS n. 1321_0.pdf
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