Rientrano nella ristrutturazione edilizia anche gli interventi di demolizione e ricostruzione che portano a una modifica radicale dell’edificio preesistente
I giudici partono dalla considerazione che ciò che differenzia la ristrutturazione edilizia dalla nuova costruzione è la preesistenza, nella prima tipologia di intervento, di un fabbricato, mentre la nuova costruzione si concretizza in una trasformazione del territorio che implica un consumo di suolo del tutto nuovo.
Così, richiamando un proprio precedente orientamento (Cons. Stato, Sez. IV, 4 febbraio 2020, n. 907; 12 maggio 2022, n. 3750), il Consiglio di Stato ha sostenuto che «la ristrutturazione edilizia ricomprende anche interventi che conducono a modifiche radicali dell’edificio preesistente, ivi inclusa la demolizione e
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