Nel settore delle costruzioni l’assenza di ricavi in un determinato periodo d’imposta non implica automaticamente l’esclusione dall’Indice Sintetico di Affidabilità Fiscale né preclude l’accesso al Concordato Preventivo Biennale
L’Agenzia delle Entrate con la Risposta n. 39 dell’11 febbraio 2026, che fornisce indicazioni di particolare interesse per le imprese edili, ha chiarito il principio secondo il quale ai fini dell’individuazione dell’attività prevalente, occorre considerare non solo l’ammontare dei ricavi, ma anche la variazione delle rimanenze risultante dal bilancio.
Pertanto, è assoggettata all’ISA per le costruzioni – DG69U 2025 per il periodo d’imposta 2024 e EG69U 2026 relativo al 2025 – potendo aderire al Concordato Preventivo Biennale, anche l’impresa che, in linea generale, svolge attività con codice ATECO 41.00.00 (Cos
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