A partire dal 2024 il differenziale positivo derivante dall’acquisto di crediti d’imposta legati ai bonus edilizi costituisce reddito imponibile, sia ai fini IRPEF sia ai fini IRAP
Il principio è ribadito dall’Agenzia delle Entrate con la Risposta n. 6 del 16 gennaio 2026, che fornisce importanti chiarimenti in merito al nuovo trattamento fiscale introdotto dalla riforma del reddito di lavoro autonomo.
La richiesta di chiarimento è pervenuta all’Agenzia da una associazione tra professionisti – commercialisti e avvocati – che, nel periodo compreso tra il 2022 e il 2025, aveva acquistato crediti d’imposta derivanti dal Superbonus 110% a un prezzo inferiore rispetto al valore nominale. L’istanza chiedeva se il differenziale positivo tra valore nominale del credito e costo di
Puoi scegliere quali categorie di cookie abilitare. I cookie necessari sono sempre attivi perché indispensabili per il corretto funzionamento del sito.