L’INPS con la Circolare 157/2025 e l’INAIL con la Circolare 61/2025 ricordano che il nuovo tasso di interesse legale in vigore dal 1° gennaio 2026 pari all’1,6% costituisce anche la misura di riduzione massima delle sanzioni civili nelle specifiche fattispecie previste dalla vigente normativa
Con Decreto 10 dicembre 2025 del Ministro dell’Economia e delle Finanze, la misura del saggio degli interessi legali è stata portata dal 2% all’1,6% in ragione d’anno a decorrere dal 1° gennaio 2026 (v. Circolare n. 344 del 16/12/2025).
Le Direzioni Generali dell’INPS e dell’INAIL, rispettivamente con le circolari n. 157 del 30 dicembre 2025 e n. 61 del 23 dicembre 2025, hanno ricordato che il nuovo tasso di interesse legale costituisce anche la misura di riduzione massima delle sanzio
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