Le prestazioni di progettazione di un edificio possono beneficiare dell’aliquota IVA ridotta del 10% solo se rientrano in un contratto di appalto che prevede la complessiva realizzazione dell’opera, comprensiva anche della fase di costruzione. Diversamente, qualora la progettazione sia oggetto di un contratto autonomo e separato, trova applicazione l’aliquota ordinaria del 22%
Il chiarimento è fornito dall’Agenzia delle Entrate con la Risposta n. 309 dell’11 dicembre 2025, in materia di applicazione dell’aliquota IVA agevolata prevista dalla Tabella A, parte III, del Dpr n. 633/1972, ai numeri 127-quinquies e 127-septies.
Le disposizioni richiamate disciplinano, rispettivamente, l’aliquota ridotta per le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione di case di abitazione non di lusso e l’estensione dell’agevolazione agli edifici ad esse assimilati, tra i quali rientrano anche gli edifici scolasti
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