L’INPS con la Circolare n. 56/2025, l'INAIL con la Circolare n. 22/2025 e la CNCE hanno comunicato che, a decorrere dal 12 marzo 2025, l’interesse delle rateazioni dei debiti per contributi e premi è ridotto all’8,65% in ragione d’anno e il tasso da considerare per le operazioni di calcolo delle sanzioni civili è fissato nella misura dell’8,15% in ragione d'anno
Le Direzioni Generali dell’INPS e dell’INAIL, rispettivamente con Circolari n. 56 dell’11 marzo 2025 e n. 22 del 14 marzo 2025, riprodotte in allegato, hanno aggiornato all’aliquota dell’8,65 per cento in ragione d’anno, con decorrenza dal 12 marzo 2025, l’interesse dovuto per le rateazioni e il differimento di termini di pagamento di contributi. Tale aliquota è stata in concreto ottenuta applicando al tasso stabilito dalla Banca Centrale Europea la maggiorazione di 6 punti percentuali di cui all’art. 3, comma 4, della Legge 29 luglio 1996, n. 402. Con decisione del 6 marzo, la Banca Centrale Europea ha ridotto al 2,65%, a decorrere dal 12 marzo 2025, il tasso