Secondo l'Ispettorato Nazionale del Lavoro con la Nota prot. n. 862 dell'8 maggio 2024 le dimissioni rassegnate dal lavoratore padre o dalla lavoratrice madre, già convalidate dall'Ispettorato ai sensi del T.U. maternità e paternità, possono essere revocate finché il rapporto non sia cessato
Secondo l’Ispettorato Nazionale del Lavoro con la Nota prot. n. 862 dell’8 maggio 2024 le dimissioni rassegnate dal lavoratore padre o dalla lavoratrice madre, già convalidate dall’Ispettorato ai sensi del T.U. maternità e paternità, possono essere revocate finché il rapporto non sia cessato