L'INPS con la Circolare n. 32/23 conferma il diritto alla NASpI del lavoratore padre che si dimette entro l'anno di vita del figlio (o entro un anno dall'ingresso del minore in famiglia in caso di adozione o affidamento), dopo aver fruito del congedo di paternità
L’INPS con la Circolare n. 32/23 conferma il diritto alla NASpI del lavoratore padre che si dimette entro l’anno di vita del figlio (o entro un anno dall’ingresso del minore in famiglia in caso di adozione o affidamento), dopo aver fruito del congedo di paternità