Le violazioni fiscali non definitive rilevano come cause di esclusione dalle gare pubbliche solo se di ammontare almeno pari al 10% del valore dell’appalto, e comunque mai sotto i 35.000 euro, e solo se, decorsi i termini per il pagamento, l’atto di accertamento sia stato impugnato
Le violazioni fiscali non definitive rilevano come cause di esclusione dalle gare pubbliche solo se di ammontare almeno pari al 10% del valore dell’appalto, e comunque mai sotto i 35.000 euro, e solo se, decorsi i termini per il pagamento, l’atto di accertamento sia stato impugnato