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Lavoratori di rientro dall’estero – Indicazioni del Ministero degli Affari Esteri e Vademecum della Regione Piemonte

26 Agosto 2020
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Di seguito il testo riportato dal sito del Ministero degli Affari Esteri alla voce “ViaggiareSicuri” / Italia
http://www.viaggiaresicuri.it/approfondimenti-insights/saluteinviaggio

Per quanto riguarda l’ingresso in Italia, il nuovo DPCM 7 agosto 2020 (accluso a questa news ) nell’Allegato 20, individua 6 elenchi di Paesi, per i quali sono previsti differenti limitazioni.

A – San Marino e Città del Vaticano: nessuna limitazione.

B – PAESI UE (tranne Croazia, Grecia, Malta, Spagna, Romania e Bulgaria), SCHENGEN, Regno Unito e Irlanda del Nord, Andorra, Principato di Monaco: sono consentiti senza necessità di motivazione, quindi anche per TURISMO, e senza obbligo di isolamento al rientro, gli spostamenti da/per i Paesi dell’UE (tranne Romania e Bulgaria). Rimane l’obbligo di compilare un’autodichiarazione.

Croazia, Grecia, Malta, Spagna: il Ministro della Salute, con Ordinanza del 12 agosto 2020, oltre a quanto già previsto per i Paesi UE, ha stabilito che coloro che entrano/rientrano in Italia da questi Paesi (dopo soggiorno o anche solo transito) dal 13 agosto e fino a nuovo ordine, debbano anche:

a) presentare un’attestazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;

in alternativa

b) sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine (ove possibile) o entro 48 ore dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’azienda sanitaria locale di riferimento.

Le persone che hanno soggiornato o transitato in questi quattro Paesi devono anche comunicare il loro ingresso nel territorio italiano al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria competente.

Agli obblighi appena descritti per chi entra da Croazia, Grecia, Malta e Spagna, imposti con l’Ordinanza del 12 agosto 2020, si applicano le stesse eccezioni previste dal DPCM 7 agosto 2020 (si veda quanto riportato in calce alla presente comunicazione).

La rimozione delle limitazioni agli spostamenti dall’Italia verso alcuni Paesi non esclude che questi Paesi possano ancora porre dei limiti all’ingresso. Si raccomanda di consultare sempre la Scheda del Paese di interesse su ViaggiareSicuri, per verificare eventuali restrizioni all’ingresso da parte delle Autorità locali.

C- Bulgaria e Romania: sono consentiti gli spostamenti per qualsiasi ragione da/per questi Paesi ma, al rientro in Italia, vige l’obbligo di isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria, è necessario compilare un’autodichiarazione e si può raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato (è consentito il transito aeroportuale, senza uscire dalle zone dedicate dell’aerostazione). La rimozione delle limitazioni agli spostamenti dall’Italia verso alcuni Paesi non esclude che questi Paesi possano ancora porre dei limiti all’ingresso. Si raccomanda di consultare sempre la Scheda del Paese di interesse su ViaggiareSicuri, per verificare eventuali restrizioni all’ingresso da parte delle Autorità locali.
 
D- Australia, Canada, Georgia, Giappone, Nuova Zelanda, Ruanda, Repubblica di Corea, Tailandia, Tunisia, Uruguay: sono consentiti gli spostamenti da/per questi Paesi senza necessità di motivazione, quindi anche per TURISMO. Tuttavia, al rientro in Italia, è necessario sottoporsi ad isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria, compilare un’autodichiarazione e si può raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato (è consentito il transito aeroportuale, senza uscire dalle zone dedicate dell’aerostazione). La rimozione delle limitazioni agli spostamenti dall’Italia verso alcuni Paesi non esclude che questi Paesi possano ancora porre dei limiti all’ingresso. Si raccomanda di consultare sempre la Scheda del Paese di interesse su ViaggiareSicuri, per verificare eventuali restrizioni all’ingresso da parte delle Autorità locali.

E – Resto del mondo: gli spostamenti da/per il resto del mondo sono consentiti solo in presenza di precise motivazioni, quali: lavoro, motivi di salute o di studio, assoluta urgenza, rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Non sono quindi consentiti spostamenti per turismo. Il rientro in Italia da questo gruppo di Paesi è sempre consentito ai cittadini italiani/UE/Schengen e loro familiari, nonché ai titolari di regolare di permesso di soggiorno e loro familiari. Al rientro in Italia da questi Paesi, è necessario sottoporsi ad isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria,compilare un’autodichiarazione nella quale si deve indicare la motivazione che consente il rientro e si può raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato (è consentito il transito aeroportuale, senza uscire dalle zone dedicate dell’aerostazione). Si raccomanda di consultare sempre la Scheda del Paese di interesse su ViaggiareSicuri, per verificare eventuali restrizioni all’ingresso da parte delle Autorità locali.

F – Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Brasile, Cile, Kuwait, Macedonia del Nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica Dominicana: per coloro che provengono dai Paesi dell’elenco F o che vi hanno soggiornato/transitato nei 14 giorni precedenti il tentativo di ingresso in Italia, è ancora in vigore un divieto di ingresso, con l’eccezione dei cittadini UE (inclusi i cittadini italiani) e loro familiari che abbiano la residenza anagrafica in Italia da prima del 9 luglio 2020. Sono esclusi dal divieto di ingresso anche equipaggi e personale viaggiante dei mezzi di trasporto e funzionari e agenti diplomatici e personale militare nell’esercizio delle loro funzioni. Gli spostamenti dall’Italia verso questi Paesi sono consentiti solo in presenza di precise motivazioni: lavoro, motivi di salute o di studio, assoluta urgenza, rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Non sono quindi consentiti spostamenti per turismo. Al rientro in Italia da questi Paesi, è necessario sottoporsi ad isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria, compilare un’autodichiarazione nella quale si deve indicare la motivazione che consente il rientro (possesso di cittadinanza UE/Schengen o condizione di familiare di cittadino UE e residenza in Italia) e si può raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato (è consentito il transito aeroportuale, senza uscire dalle zone dedicate dell’aerostazione).

Kosovo, Montenegro, Serbia: da questi Paesi è ancora in vigore un divieto di ingresso, con l’eccezione dei cittadini UE (inclusi i cittadini italiani) e loro familiari che abbiano la residenza anagrafica in Italia da prima del 16 luglio 2020. Sono esclusi dal divieto di ingresso anche equipaggi e personale viaggiante dei mezzi di trasporto e funzionari e agenti diplomatici e personale militare nell’esercizio delle loro funzioni. Gli spostamenti dall’Italia verso questi Paesi sono consentiti solo in presenza di precise motivazioni: lavoro, motivi di salute o di studio, assoluta urgenza, rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Non sono quindi consentiti spostamenti per turismo. Al rientro in Italia da questi Paesi, è necessario sottoporsi ad isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria, compilare un’autodichiarazione nella quale si deve indicare la motivazione che consente il rientro (possesso di cittadinanza UE/Schengen o condizione di familiare di cittadino UE e residenza in Italia) e si può raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato (è consentito il transito aeroportuale, senza uscire dalle zone dedicate dell’aerostazione).

Colombia: da questo Paese è in vigore un divieto di ingresso (in base all’Ordinanza del Ministro della Salute del 12 agosto 2020), con l’eccezione dei cittadini UE (inclusi i cittadini italiani) e loro familiari che abbiano la residenza anagrafica in Italia da prima del 13 agosto 2020. Si applicano le stesse restrizioni previste per i Paesi dei due paragrafi precedenti.

Rispetto a quanto sopra sono previste alcune, limitate eccezioni.

A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e che non ci siano stati soggiorni o transiti in uno o più Paesi di cui ai precedenti elenchi C e F nei quattordici (14) giorni antecedenti all’ingresso in Italia, fermi restando gli obblighi di cui all’articolo 5 del DPCM (compilazione di apposita dichiarazione), le disposizioni relative all’obbligo di isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria, all’utilizzo del mezzo privato per raggiungere la destinazione finale e all’obbligo di tampone (in rientro da Croazia, Grecia, Malta e Spagna) NON si applicano:

  1. a chiunque (indipendentemente dalla nazionalità) fa ingresso in Italia per un periodo non superiore alle 120 ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza, con l’obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario;
  2. a chiunque (indipendentemente dalla nazionalità) transita, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a 36 ore, con l’obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario;
  3. ai cittadini e ai residenti degli Stati e territori di cui agli elenchi A, B, C e D che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro ( a tal proposito si evidenzia ad esempio che Il cittadino romeno, che non sia transitato dalla Romania né vi abbia soggiornato nei 14 giorni precedenti l’arrivo in Italia, proveniente per ipotesi dalla Turchia, se entra in Italia per ragioni di lavoro non è sottoposto a isolamento fiduciario né a sorveglianza sanitaria.)
  4. al personale sanitario in ingresso in Italia per l’esercizio di qualifiche professionali sanitarie, incluso l’esercizio temporaneo di cui all’art. 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;
  5. ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;
  6. al personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all’estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore;
  7. ai funzionari e agli agenti, comunque denominati, dell’Unione europea o di organizzazioni internazionali, agli agenti diplomatici, al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai funzionari e agli impiegati consolari, al personale militare nell’esercizio delle loro funzioni;
  8. agli alunni e agli studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana.

L’obbligo di isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria non si applica:

  • all’equipaggio dei mezzi di trasporto;
  • al personale viaggiante;
  • agli ingressi per motivi di lavoro regolati da speciali protocolli di sicurezza, approvati dalla competente autorità sanitaria.
In caso di dubbi, per il rientro in Italia si raccomanda di contattare la Polizia di Frontiera, la Prefettura o l’Azienda Sanitaria competente per territorio. Per spostamenti dall’Italia all’estero, si raccomanda di consultare la Scheda Paese di interesse su ViaggiareSicuri e di prendere contatto anche con l’Ambasciata o il Consolato del Paese di interesse in Italia.
 
Segnialiamo infine che la Regione Piemonte ha reso disponibile un Vademecum (allegato a questa news) aggiornato al 21 agosto u.s., che riassume i comportamenti da tenere per il rientro dall’estero.
2020-08/DPCM_20200807.pdf
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2020-08/vademecum_versione_definitiva_21-8-2020.pdf
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