Il D.L. 17 marzo 2020 (pubblicato sul nostro sito www.cce.to.it/servizi/news/decreto-legge-n-18-del-17-marzo-2020-art-19-cigo-covid-19), agli artt.19-22 , ha previsto disposizioni speciali in materia di ammortizzatori sociali.
All’art. 19 in particolare ha esteso alle imprese che già sono destinatarie della Cassa Integrazione Ordinaria (CIGO) la concessione di una nuova tipologia di Cassa Integrazione Ordinaria a causa del COVID-2019 (coronavirus). In breve qui di seguito quanto delle comunicazioni INPS in oggetto (Messaggio INPS n. 1321 del 23/03/2020) di rilevanza per le Imprese Edili. Da ultimo la Circolare INPS n.47 del 28/03/2020.
Tutte le Imprese Edili che dal 23 febbraio scorso si siano trovate o si trovino oggi oppure si troveranno entro il 31 agosto prossimo a sospendere o ridurre l’attività di lavoro possono presentare all’INPS domanda on line di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale a sostegno dei propri dipendenti (dirigenti esclusi ) in forza alla data del 23 febbraio scorso indicando il motivo “COVID-19 nazionale”.
La Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) autorizzata sulla base di tale motivo (COVID-19 nazionale) presenta le seguenti caratteristiche che la differenziano rispetto a quella autorizzata per altri motivi:
Il Decreto prevede l’obbligo di effettuare una procedura di consultazione sindacale breve, anche in via telematica, in merito alla quale si rinvia alla nostra precedente comunicazione (https://www.cce.to.it/servizi/circolari/2020/099). Le imprese interessate che non vi avessero ancora provveduto sono invitate a contattare il nostro Ufficio Sindacale (email : sindacale@cce.to.it tel. 3318329203 / 3316340598 ).
Per predisporre ed inoltrare la domanda di CIGO COVID-19 nazionale è necessario entrare sul portale INPS, www.inps.it , nei Servizi online accessibili per la tipologia di utente “Aziende, consulenti e professionisti”, alla voce “Servizi per aziende e consulenti”, opzione “CIG e Fondi di solidarietà” come indicato nell’allegato Messaggio INPS n.1321.
Alla domanda occorre unicamente allegare l’elenco dei lavoratori per i quali è richiesto l’intervento della CIGO . Non deve essere data comunicazione all’INPS dell’esecuzione della consultazione sindacale di cui sopra.
La domanda – come indicato in precedenza – deve essere presentata al massimo entro la fine del quarto mese successivo a quello nel quale ha avuto inizio la sospensione o la riduzione di attività lavorativa
Può essere presentata anche da imprese le quali abbiano già in corso l’intervento della CIG per motivazione diversa da quella COVID-19 nazionale.
La domanda di CIGO in oggetto non va confusa con la domanda di Assegno Ordinario di integrazione Salariale che presentano i datori di lavoro diversi da quelli edili al cui personale non si eroga la Cassa Integrazione Guadagni ma , per il tramite del FIS ( Fondo di Integrazione Salariale ), il trattamento di integrazione salariale denominato assegno ordinario.
Analogamente non va confusa con la domanda di integrazione salariale in deroga (cosiddetta “Cassa in Deroga) che viene inoltrata dai datori di lavoro il cui personale non può beneficiare né della CIGO, come gli edili, né dell’Assegno Ordinario di Integrazione Salariale.
L’Ufficio Sindacale è a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.