L’INPS segnala che, con decorrenza dall’11 giugno 2014, l’interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale di contributi e sanzioni civili e l’interesse dovuto in caso di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi devono essere calcolati al tasso del 6,15% annuo
L’INPS segnala che, con decorrenza dall’11 giugno 2014, l’interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale di contributi e sanzioni civili e l’interesse dovuto in caso di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi devono essere calcolati al tasso del 6,15% annuo
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