Il diritto al congedo straordinario, di cui all’art. 42, c. 5, del D. L.vo 26.3.2001, n. 151, può essere riconosciuto al familiare o affine entro il terzo grado convivente del disabile in situazione di gravità in presenza dei requisiti soggettivi specificati nella stessa circolare
Il diritto al congedo straordinario, di cui all’art. 42, c. 5, del D. L.vo 26.3.2001, n. 151, può essere riconosciuto al familiare o affine entro il terzo grado convivente del disabile in situazione di gravità in presenza dei requisiti soggettivi specificati nella stessa circolare
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