Il Ministero del Lavoro ha precisato che l’età avanzata del coniuge convivente (nel caso di specie, superiore a ottanta anni) non costituisce un requisito sufficiente per fruire del congedo, previsto dall’art. 42, co. 5, del D. L.vo 26.3.2001, n. 151, da parte di soggetti diversi dal coniuge stesso
Il Ministero del Lavoro ha precisato che l’età avanzata del coniuge convivente (nel caso di specie, superiore a ottanta anni) non costituisce un requisito sufficiente per fruire del congedo, previsto dall’art. 42, co. 5, del D. L.vo 26.3.2001, n. 151, da parte di soggetti diversi dal coniuge stesso
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