La Regione Piemonte ha precisato che la disciplina dei tirocini formativi e di orientamento, anche estivi, di cui alla Legge Regionale n. 34/2008 ed alle conseguenti disposizioni attuative, non è applicabile agli stages inseriti in un percorso di istruzione e formazione professionale e finanziati con risorse statali, regionali o comunitarie. Ne consegue che non è estensibile a tale tipologia di stages il vigente divieto di utilizzare tirocinanti in aree organizzative o per figure professionali interessate da procedure di Cassa Integrazione Guadagni o di riduzione del personale
La Regione Piemonte ha precisato che la disciplina dei tirocini formativi e di orientamento, anche estivi, di cui alla Legge Regionale n. 34/2008 ed alle conseguenti disposizioni attuative, non è applicabile agli stages inseriti in un percorso di istruzione e formazione professionale e finanziati con risorse statali, regionali o comunitarie. Ne consegue che non è estensibile a tale tipologia di stages il vigente divieto di utilizzare tirocinanti in aree organizzative o per figure professionali interessate da procedure di Cassa Integrazione Guadagni o di riduzione del personale
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