Ai sensi dell’art. 1, comma 6, della Legge 3 agosto 2009, n. 102 e del Decreto Ministeriale n. 48295 del 17 novembre 2009, in via sperimentale per gli anni 2009 e 2010, l’ammontare del trattamento di integrazione salariale previsto nel caso di ricorso ai contratti di solidarietà, di cui all’art. 1 della Legge 19 dicembre 1984, n. 863, viene elevato dal 60% all’80% della retribuzione persa a seguito della riduzione di orario, sino a concorrenza delle risorse finanziarie all’uopo stanziate (40 milioni di euro per l’anno 2009 e 80 milioni di euro per l’anno 2010). In riferimento alla richiamata normativa, la Direzione Generale dell’INPS ha diramato istruzioni operative con messaggio n. 8097 del 22 marzo 2010
Ai sensi dell’art. 1, comma 6, della Legge 3 agosto 2009, n. 102 e del Decreto Ministeriale n. 48295 del 17 novembre 2009, in via sperimentale per gli anni 2009 e 2010, l’ammontare del trattamento di integrazione salariale previsto nel caso di ricorso ai contratti di solidarietà, di cui all’art. 1 della Legge 19 dicembre 1984, n. 863, viene elevato dal 60% all’80% della retribuzione persa a seguito della riduzione di orario, sino a concorrenza delle risorse finanziarie all’uopo stanziate (40 milioni di euro per l’anno 2009 e 80 milioni di euro per l’anno 2010). In riferimento alla richiamata normativa, la Direzione Generale dell’INPS ha diramato istruzioni operative con messaggio n. 8097 del 22 marzo 2010
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